Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









Legge 24/12/2003 n. 350

114. Con successivi decreti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adegua le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 112, sulla base del recepimento di eventuali accordi interconfederali o di avvisi comuni tra le parti sociali, anche in attuazione degli indirizzi dell’Unione europea.

115. Il Comitato paritetico redige annualmente una relazione, contenente gli esiti del monitoraggio sull’utilizzo del Fondo di cui al comma 112, che viene trasmessa dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali alle competenti Commissioni parlamentari ed al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

116. All’articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, come modificata dall’articolo 31, comma 21, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

117. All’articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002 n. 178, dopo il comma 1-quater, sono inseriti i seguenti: «1-quinquies. La riscossione delle entrate derivanti dall’utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all’ANAS Spa ai sensi del comma 1-bis è effettuata con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, previa convenzione tra l’ANAS Spa e l’Agenzia delle entrate. 1-sexies. All’articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: “3-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni interamente partecipate dallo Stato, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti. 3-ter. In caso di emanazione dell’autorizzazione di cui al comma 3-bis, la società interessata stipula apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate e l’iscrizione a ruolo avviene a seguito di un’ingiunzione conforme all’articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, vidimata e resa esecutiva dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione della dislocazione territoriale dell’ufficio della società che l’ha richiesta“».

118. Nell’anno 2004, ai concessionari e ai commissari governativi del servizio nazionale della riscossione è corrisposto, quale remunerazione per il servizio svolto, un importo pari a 470 milioni di euro, che tiene luogo, per i ruoli emessi da uffici statali, dell’aggio di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112, e dell’aggio di cui all’articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002 n. 289. Resta fermo l’aggio, a carico del debitore, previsto dall’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112.

119. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro il 30 luglio 2004, l’importo di cui al comma 118 è ripartito, per una quota pari al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l’obbligo della redazione bilingue degli atti.

120. All’onere derivante dall’attuazione del comma 118, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112.

121. All’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 237, concernente i soggetti incaricati della riscossione delle entrate precedentemente riscosse dai servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, sono appor- tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Per i compensi» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2003, per i compensi»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2004, il compenso spettante a concessionari, banche e Poste italiane Spa è determinato sulla base di apposita convenzione stipulata con l’Agenzia delle entrate, tenuto conto dei costi diretti e indiretti del servizio».

122. Dalle disposizioni di cui al comma 121 non possono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

123. All’articolo 5, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, dopo le parole: «Ad esse non si applicano» sono inserite le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dalla lettera b) del comma 7 del presente articolo,».

124. Al comma 30 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, le parole da: «negli articoli» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e negli articoli da 33 a 37 del testo unico bancario».

125. La lettera g) del comma 27 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, è sostituita dalla seguente: «g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni gravati da diritti di uso civico ».

126. Al comma 17 dell’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, dopo le parole: «attività di promozione» sono inserite le seguenti: «rivolte ai medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti».

127. All’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Tessera del cittadino», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Tessera sanitaria»;

b) la sigla: «TC», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «TS»;

c) al comma 13, le parole: «della TC» sono sostituite dalle seguenti: «della TS nella carta di identità elettronica o».

128. In aggiunta a quanto previsto nella tabella D allegata alla presente legge, al Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, è attribuito un rifinanziamento di 2.700 milioni di euro per l’anno 2007.

129. La dotazione del Fondo di cui al comma 128 è utilizzabile, previa delibera del CIPE, adottata ai sensi dell’articolo 60, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, anche per il finanziamento aggiuntivo degli strumenti di incentivazione le cui risorse confluiscono al fondo di cui all’articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002 n. 289. La diversa allocazione tra gli strumenti d’intervento all’interno dei Fondi di cui agli articoli 60 e 61 della predetta legge n. 289 del 2002 è deliberata dal CIPE.

130. All’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione» sono sostituite dalle seguenti: «degli interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione e alla finalità di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare l’accelerazione della spesa le amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla base delle disponibilità finanziarie che emergono ai sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il cronoprogramma delle attività e di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati nell’ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico»;

b) al comma 2, le parole: «ogni quattro mesi» sono sostituite dalla seguente: «semestralmente» e dopo le parole: «relativa localizzazione » sono aggiunte le seguenti: «,e sullo stato complessivo di impiego delle risorse assegnate».

131. Le procedure stabilite dal CIPE in materia di monitoraggio, revoca e riprogrammazione degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro di cui all’articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, per gli interventi che vi sono inclusi, anche se finanziati con risorse diverse da quelle destinate alle aree sottoutilizzate, sono vincolanti per tutti i soggetti che sottoscrivono tali Accordi.

132. I contribuenti che hanno inoltrato le istanze per la concessione del credito d’imposta ai sensi dell’articolo 62, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e che, per effetto della deliberazione del CIPE n. 23/03 del 25 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2003, hanno ricevuto da parte dell’Agenzia delle entrate comunicazione della concessione del predetto contributo nel mese di settembre del 2003 possono:

a) avviare la realizzazione dell’investimento entro il 31 marzo 2004;

b) utilizzare il contributo entro il terzo anno successivo a quello nel quale è stata presentata l’istanza di cui alla citata lettera d). I limiti di utilizzazione minimi e massimi previsti dalla lettera f) del comma 1 del citato articolo 62 della legge n. 289 del 2002 per l’anno di presentazione dell’istanza e per l’anno successivo sono differiti di un anno.

133. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 132 si applicano anche ai soggetti che beneficiano del credito d’imposta ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 62, comma 1, lettera c), ultimi due periodi, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.

134. Per le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, ad eccezione di quelle incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell’opera stessa, la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere accompagnata da una analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario che indichi le risorse utilizzabili per la realizzazione e i proventi derivanti dall’opera. Il CIPE assegna le risorse finanziarie a valere sui fondi di cui all’articolo 1, comma 7, lettera f), del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190, nella misura prevista dal piano economico-finanziario così come approvato unitamente al progetto preliminare, e individua, contestualmente, i soggetti autorizzati a contrarre i mutui o altra forma tecnica di finanziamento.

135. Il finanziamento di cui al comma 134 può essere concesso da Infrastrutture Spa, dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Banca europea per gli investimenti ovvero dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385. Al piano economico- finanziario dei progetti da presentare per la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere allegata la formale manifestazione della disponibilità di massima al finanziamento da parte dei predetti soggetti finanziatori.

136. I proventi derivanti dall’opera, individuati nel piano economicofinanziario approvato e specificati nella delibera di approvazione del CIPE, sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti acquisiti ai sensi del comma 135; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dal soggetto finanziatore, fino all’estinzione del relativo debito.

137. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione dell’infrastruttura finanziata ai sensi del comma 135, il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei confronti del soggetto finanziatore e subentra nei relativi rapporti contrattuali.

138. Le somme eventualmente dovute al precedente concessionario per l’utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori. Il concedente garantisce il debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori fino al rilascio della nuova concessione.

 

Pagina 19/25 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional